Con il decreto del 15 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile, il ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento per le Politiche fiscali, ha approvato il modello, con le relative istruzioni, di dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), che i contribuenti devono presentare per le variazioni che gli immobili posseduti hanno subito nel corso dell'anno di imposta 2002. Quest'anno il modello presenta delle novità rilevanti concernenti il quadro descrittivo degli immobili, che verranno di seguito analizzate.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione, l'articolo 10, comma 4, del Dlgs n. 504/1992 dispone che i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro "il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio".
In sostanza, la dichiarazione Ici va presentata nel caso di variazioni di soggettività passiva (acquisti o cessioni) oppure nella struttura o nella destinazione dell'immobile che hanno dato luogo a un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Nelle istruzioni al modello si precisa che la dichiarazione va presentata se:
- si è verificata una modificazione della soggettività passiva degli immobili o se su di essi è stato costituito o estinto un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie o se gli immobili sono stati oggetto di un contratto di locazione finanziaria
- gli immobili hanno acquisito o hanno perduto il diritto all'esenzione o all'esclusione
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche o destinazione.
Si ricorda che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni che danno luogo a un diverso ammontare del debito di imposta.
La dichiarazione va presentata al Comune di ubicazione degli immobili direttamente oppure spedita tramite raccomandata.
Inoltre, nelle istruzioni viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera l), n. 1, del Dlgs n. 446/1997, potrebbero aver sostituito l'obbligo di presentazione della dichiarazione con quello della presentazione della comunicazione da parte del contribuente delle variazioni riguardanti gli immobili posseduti. Pertanto, è opportuno che il contribuente, per evitare di incorrere in violazioni, si informi presso il comune di ubicazione degli immobili oggetto di variazione per verificare se sia stata introdotta tale norma regolamentare.
Si ricorda, inoltre, che per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 2, della legge n. 383/2001, per le successioni apertesi a decorrere dal 25 ottobre 2001, gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione, non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini Ici in quanto gli uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia ai Comuni competenti.
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