E' soggetto al pagamento dell'I.C.I. il proprietario di immobili o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili, o il locatario in caso di locazione finanziaria, anche se non risiede nel territorio dello Stato o se non ha qui la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Per immobili si intendono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Dal 2001 il pagamento dell'Ici avviene in due rate scadenti entro il 30 giugno e il 20 dicembre, ma cambia il sistema di calcolo e di pagamento.
•per la prima rata si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi;
•per il saldo si versa l'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata, entro il 20 dicembre.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondersi entro il 30 giugno di ogni anno
Il vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di dar più tempo per rinvenire ed esaminare le delibere sulle aliquote e sui regolamenti dei vari comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari.
Ogni comune adotta ogni anno le delibere per definire le aliquote I.C.I. e le detrazioni o esenzioni concesse.
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