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08.Aprile.2005
COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE DI INTENTO RICEVUTE

L'art.1, comma 381 della Legge n.311 del 30 Dicembre 2004, stabilisce che, a partire dal periodo d'imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento da essi ricevute.

La Comunicazione dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta.

L'obbligo decorre dal 16 Maggio 2005, prevedendo la presentazione delle lettere di intento ricevute entro il 30 Aprile 2005 e relative all'anno in corso.