23.Ottobre.2009
Legge 88/2009, art. 42, obblighi di pubblicità per le società.
La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all'articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall'articolo 42 della L. 88/2009).
In particolare le società, sia di persone che di capitale, DOVRANNO indicare negli atti e nella corrispondenza (ad esempio atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi, ecc.) le seguenti informazioni:
- sede della società,
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione,
- capitale effettivamente versato (società di capitali),
- stato di liquidazione a seguito di scioglimento,
- stato di unipersonalità (spa e srl).
Le SOCIETA' DI CAPITALI sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA DESCRITTE ANCHE NEI SITI WEB DELLE SOCIETA' MEDESIME.
A decorrere dal 29 luglio, tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un min. di € 206,00 ad un max di € 2.065,00, da porsi a carico di CIASCUN COMPONENTE L'ORGANO AMMINISTRATIVO.
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